
Normative
Vantaggi e benefici
È un contratto a causa mista, basato sullo scambio lavoro/retribuzione + formazione: nel contratto di apprendistato il datore di lavoro, oltre alla retribuzione, è obbligato a fornire al lavoratore anche un’adeguata formazione per il conseguimento di una qualifica professionale.
- A CHI SI RIVOLGE: Età: dai 18 ai 29 anni
- TITOLO DI STUDIO: indifferente
- NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI ASSUMIBILI: Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
- PERCENTUALE DI CONFERMA: esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e’ subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
- DURATA DEL CONTRATTO: la durata minima è di 6 mesi, la durata massima è di 3 anni: si fa riferimento a quanto previsto dai singoli CCNL
- TIPOLOGIA DI FORMAZIONE: l’apprendista è tenuto a svolgere una formazione annuale, per tutta la durata del contratto, suddivisa tra formazione di base e trasversale, la cui responsabilità nell’erogazione è dell’Ente Pubblico, e una formazione tecnico professionalizzante, la responsabilità nell’erogazione è del Datore di Lavoro
- DURATA DELLA FORMAZIONE: la durata della formazione dipende dal livello di uscita dell’apprendista e dal suo titolo di studio, così come previsto dai CCNL e dalle normative regionali. La formazione prevede una parte di formazione sulle competenze trasversali (mediamente 40 ore all’anno, in base al titolo di studio) e una parte di formazione sulle competenze tecnico professionalizzanti (indicativamente 80 ore all’anno), da svolgersi anche secondo la modalità on the job.
Vantaggi per l’azienda
- L’apprendista non viene computato nel numero dei dipendenti dell’azienda (per l’applicazione di particolari istituti e normative, ad esempio le assunzioni obbligatorie, ex.L.68/1999)
- La mancanza di obbligo ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore a termine del contratto di apprendistato: eventuali percentuali di conferma rispetto al complessivo degli assunti, sono previste all’interno del CCNL (solitamente il 50%)
- Possibilità di trasformare in contratto di apprendistato, lavoratori assunti a tempo determinato o in somministrazione
Vantaggi economici
- Per le imprese con oltre 9 dipendenti, la contribuzione è pari al 10% (oltre l’1,61%) per tutta la durata del contratto
- Al termine del percorso di apprendistato (max 3 anni) la contribuzione del 10% è mantenuta per un ulteriore anno
- Previsione di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante per analoghe assunzioni (Es: apprendista inserito in ingresso al 6° livello, dopo 18 mesi passa al 5° livello, al termine del percorso, dopo 36 mesi, arriva al 4° livello), o in alternativa, disciplinato dal CCNL, si prevede una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità.
- Per gli apprendisti si applica la disciplina del licenziamento previsto dal Jobs Act.